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La sanzione penale non esonera il datore di lavoro dal versare i contributi all'inps

La Cassazione interviene sugli obblighi contributivi del datore che assume un clandestino.

In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la S.C. ha statuito che l’applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute.

La Suprema Corte ha statuito, con la sua prima sentenza la n. 7380 del 26 marzo scorso, in materia di obbligo contributivo relativo ad un rapporto di lavoro con un clandestino, che l'applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi all'INPS in relazione alle retribuzioni dovute.

La Corte ha rilevato che l'illiceità penale del rapporto lavorativo determina la nullità del rapporto di lavoro, ma non esclude l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ., che prevede il diritto al retribuzione del lavoratore anche in caso di nullità del rapporto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

La Corte inquadra la fattispecie nel primo comma dell'articolo (perché l'illegittimità del contratto non attiene né alla funzione economico sociale del rapporto né all'oggetto del contratto, ossia alla prestazione di lavoro erogata). Ancora più importante, la Corte, con argomentazione originale, applica anche il comma 2, ritenendo che la violazione posta in essere riguardi la norma poste a tutela del lavoratore, in quanto le finalità delle disposizioni che richiedono l'assunzione regolare comprendono quelle di garantire al lavoratore condizioni di vita e di lavoro adeguate.

Nella sentenza viene riconosciuto, nella sostanza, il diritto dell'extracomunitario irregolare alla retribuzione, sia pure ex art. 2126 cod. civ. , e si afferma altresì anche il diritto del clandestino alla parità di trattamento con i lavoratori nazionali, ed al trattamento economico fissato dai contratti collettivi.

Cassazione, Sentenza 26/3/2010, n. 7380