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Unico, al traguardo i “vincoli” sulle perdite

UNICO, AL TRAGUARDO I “VINCOLI” SULLE PERDITE L’approfondimento settimanale verte sul tema della gestione delle passività. Per autonomi e imprese in semplificata la Finanziaria 2008 ha riportato le regole, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, in vigore prima del 2006. Dunque, Unico 2008, che dovrà essere inviato online entro il 30 settembre, prevede un regime di circolazione delle perdite che non è già più in vigore. Il ritorno al passato con la Finanziaria 2008 prevede che gli imprenditori in semplificata, soci compresi, e gli esercenti arti e professioni anche associati possano compensare eventuali perdite con redditi di altro tipo, ma senza il beneficio del riporto a nuovo per la compensazione dei redditi dello stesso tipo prodotti negli esercizi successivi, non oltre il quinto, con le stese regole (compensazione verticale a binari separati). Nell’articolo si pone la questione di come dovranno essere indicate in Unico 2009 e trattate il prossimo anno le eccedenze di perdite pregresse targate 2006 e 2007. La via più logica è quella che fa mantenere a dette perdite il regime vigente al momento di insorgenza delle stesse: compensazione limitata ai redditi della medesima natura e possibilità di riporto a nuovo. Una forte limitazione all’utilizzo delle perdite derivanti dalle partecipate è stata prevista, sempre dalla Finanziaria 2008, per le società di capitali e le società di persone: tali perdite non possono più compensarsi a vicenda né con il reddito della partecipante, restando confinate ciascuna nel proprio binario in attesa di futuri redditi della medesima partecipata. Lo scopo della modifica è da ricercare nella prevenzione di comportamenti elusivi volti a concentrare su società di persone partecipate il sostenimento di interessi passivi per sottrarli alla stretta imposta dal nuovo testo dell’articolo 96 del Tuir e poterli dedurre sotto forma di perdite attribuite per trasparenza.