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Nuovi codici tributo. affrancamento avviamento ed esenzione imposte per canoni ue

Due risoluzioni agenziali, del 24 novembre 2011, sono dedicate ad istituire nuovi codici tributo.

La n. 109/E/2011 – a pochi giorni di distanza dal provvedimento agenziale con cui sono state illustrate le modalità per il pagamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dell’avviamento, di marchi o altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie riguardanti partecipazioni di controllo – indica il relativo codice da utilizzare, nel modello F24, qualora si decidesse di seguire la citata operazione di affrancamento.

Il termine ultimo per il suddetto adempimento è il 30 novembre prossimo. Entro quella data, gli interessati dovranno effettuare il versamento in un’unica soluzione e senza compensazione, utilizzando il nuovo codice tributo. Si tratta del codice “1843” denominato “Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’articolo 15 commi 10-bis e 10-ter , dl n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali”. Il codice deve essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme “Importi a debito versati”, segnalando come “Anno di riferimento” quello relativo al periodo d’imposta per cui si paga il tributo.

La n. 110/E/2011, invece - in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 23, comma 1, del Dl 98/2011, che ha introdotto la disciplina della “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea” – ha istituito il codice tributo “1063”, che consente al sostituto d’imposta di versare, tramite modello F24, la ritenuta e i relativi interessi legali per l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sulle somme che sono state corrisposte a società residenti in Stati membri della Ue.

L’esenzione è, però, applicabile ad una condizione. Il prestito deve essere già in corso alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011; inoltre, essa è riferibile anche agli interessi già corrisposti, a patto che il sostituto d’imposta provveda al pagamento della ritenuta e dei relativi interessi legali entro il 30 novembre 2011. In tal caso, è prevista l'applicazione di un'imposta del 6% su tali interessi, che è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

Il codice “1063”, denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d'imposta - Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011", deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati".


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