Sei in: Altro

Ammessa anche la forma orale per l’esonero del notaio dalle visure ipo-catastali

La prova che le parti di un atto di compravendita non hanno voluto operare le visure catastali ed ipotecarie sul bene oggetto di trasferimento puo` essere data anche per mezzo di testimoni. In questo senso la Corte di cassazione con sentenza n. 25270 del 1° dicembre 2009 ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dalla Corte d’appello quando afferma che il notaio rogante era stato esonerato dai contraenti dall’effettuare le visure ipocatastali “in considerazione dell’urgenza di completare il trasferimento”. Nel fatto concreto una societa` chiedeva il risarcimento dei danni da parte del notaio in quanto a seguito dell’atto di compravendita aveva dovuto subire un pignoramento sull’immobile acquistato.
La Corte di legittimita` ritiene che non esista responsabilita` professionale del notaio qualora per espressa volonta` delle parti venga chiesto l’esonero delle attivita` accessorie e successive, in particolare delle visure catastali e ipotecarie, a patto che tale richiesta abbia una seria giustificazione, come nel caso concreto dell’urgenza di arrivare al trasferimento. I giudici aggiungono che seppure l’esonero non sia stato dato nella forma scritta bensi` in forma orale, cio` non rileva ai fini della responsabilita` non essendo richiesta tale forma per la validita` della clausola di esonero.