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Istanza all'inpgi per godere della sospensione contributiva a seguito del sisma in abruzzo

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa per coloro i quali operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni interessati dagli eventi sismici fino al 30 novembre 2009.

L'INPGI con circolare del 6 maggio 2009 n.6 segnala che i contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo: 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009. La sospensione riguarderà quindi i periodi di paga di competenza da "marzo 2009" a "ottobre 2009”. Godono della sospensione contributiva:

- i datori di lavoro privati;

- i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.


Viene escluso dalla facoltà di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (legge n. 290/2006) il settore pubblico La sospensione è concessa solo ed esclusivamente ai soggetti che operano nella zona interessata dal sisma. E' irrilevante la collocazione della sede legale senza dipendenti. Si precisa che non viene meno per i datori di lavoro ed i committenti interessati l'obbligo di inoltro delle denunce contributive mensili (procedure DASM).

Tuttavia gli interessati potranno inviare le denunce telematiche entro e non oltre il termine del 30 novembre 2009 o altro termine, se successivamente prorogato. Per coloro che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti su modello (ISTANZA DI SOSPENSIONE del versamento dei contributi PER CALAMITA’ NATURALI) reperibile nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto.Gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.


INPGI, Circolare 6/5/2009, n. 6