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No alla trascrizione postuma del matrimonio canonico

Con sentenza 10734 depositata lo scorso 4 maggio, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze avanzate dagli eredi di un uomo, deceduto, al fine di sentir dichiarare la nullita`, l'inefficacia e l'inesistenza di una trascrizione postuma di un matrimonio canonico contratto dal loro de cuius nonche` la nullita`, l'inefficacia e l'inesistenza della donazione di un immobile dello stesso alla consorte, donazione nelle cui condizioni era specificato che per procedere all'accettazione era necessaria la trascrizione del matrimonio stesso.


I giudici di legittimita`, in particolare, hanno ribadito come il matrimonio canonico non possa essere trascritto nei registri civili dopo la morte di uno dei due coniugi non potendosi ritenere integrato il requisito del consenso alla trascrizione del defunto; questi, infatti, non potendo, conoscere la relativa istanza non potra` mai opporsi alla dichiarazione resa dall'altro coniuge.