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Omessi versamenti senza sanzione per crisi aziendale

La commissione tributaria di Lecce (sentenza 352/1/10) ha annullato le sanzioni iscritte a ruolo a carico di un'impresa in crisi. I giudici hanno applicato l'innovativo principio secondo il quale le sanzioni non scattano nel caso in cui il comportamento del contribuente sia dovuto a cause di "forza maggiore". La forza maggiore è una forza esterna, che determina la persona o la società, in modo inevitabile, a compiere un atto non voluto.

Estrema cautela andrà utilizzata per non generalizzare il concetto e perché la causa di forza maggiore non è di facile dimostrazione (difficoltà finanziaria, parametri di riferimento, pagamento dei clienti, credito bancario, ecc.).

- Sentenza 7 giugno-23 luglio 2010, n. 352/1/1

La Commissione, tenuto conto delle concordi richieste delle parti e di tutta la documentazione in atti, annulla totalmente le sanzioni amministrative, pari a euro 214.998, 89, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5, Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997 secondo cui: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore», come la società ricorrente ha documentalmente dimostrato nel presente giudizio.
Si tratta di una anormalità nella formazione della volontà del soggetto, dovuta a questa causa particolare che esclude la responsabilità del soggetto stesso, in aderenza a ciò che si verifica nel campo penale e civile...
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