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Convenzione per la trasmissione dei modelli red

Con circolare n. 61 del 22 aprile 2010, L'Inps, con la circolare n. 61 del 22 aprile 2010, fa partire la campagna Red 2010/2011. autorizzando i Direttori delle Sedi a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali.

OGGETTO:

Convenzione per la trasmissione dei modelli Red relativi agli anni 2009 e 2010 - emissione 2010 e 2011. Sistema Web di gestione con autenticazione tramite certificato digitale.



SOMMARIO:

I professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli RED possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS.



Al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali (di cui all'art. 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412), l’art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, ha innovato la normativa relativa alla rilevazione delle informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria i dati reddituali dell’intestatario della prestazione e, ove necessario, dei componenti il suo nucleo familiare.

Pertanto si è reso necessario disdire tutte le convenzioni con gli intermediari abilitati per gli anni 2009-2011, stipulate ai sensi della determinazione del Commissario straordinario 19 novembre 2008, n. 79.

Al contempo, per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali relative agli anni 2009 e 2010, con determinazione del Commissario straordinario n. 40 del 18 febbraio 2010, è stato dato avvio alla nuova operazione RED, per le campagne 2010 e 2011, con caratteristiche diverse dalle precedenti.

In particolare, con le campagne RED 2010 e 2011, l’INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, erogate dall’Istituto e collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari, la comunicazione della situazione reddituale relativa, rispettivamente, agli anni 2009 e 2010.

I soggetti che devono effettivamente comunicare i redditi all’INPS sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:


1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell’anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico e fiscale;

2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l’anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all’Agenzia delle entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico e fiscale;

3. assenza di redditi oltre la pensione.

Il Commissario straordinario ha determinato di stipulare convenzioni con validità biennale – per la durata delle campagne RED 2010 e 2011, relative alla verifica dei redditi dei pensionati per gli anni 2009 e 2010– con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito.
Nel contempo ha autorizzato i Direttori delle Sedi a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali

Le convenzioni per l’invio telematico dei modelli RED vengono sottoscritte a livello centrale dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale, le quali si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione.

Le associazioni professionali di cui sopra sono:
• Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
• Istituto Nazionale Revisori Contabili;
• Associazione Nazionale Commercialisti;
• per i Consulenti Tributari:
- ANCIT;
- ANCOT;
- INT;
- LAPET.

Per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione dei modelli RED, i professionisti che sono in possesso dei requisiti richiesti e che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono pertanto prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS, territorialmente competenti.

° ° °

Il professionista, che voglia stipulare con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei RED, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione alla certificazione del reddito;
b) iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) possesso di un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione e firma digitale, da una delle seguenti Autorità di Certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali all’atto della stipula della convenzione.
Il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione di tutti coloro che sono abilitati a certificare il reddito un proprio sistema di firma digitale e di autenticazione tramite certificato, adattandolo anche allo standard di formato PKCS12, su richiesta dell’Istituto.
Le operazioni di autenticazione e firma sono effettuate con il già citato certificato digitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Essendo in fase di reingegnerizzazione il Portale delle Convenzioni, i Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali nella prima fase utilizzeranno, come in passato, il certificato digitale emesso dall’ Istituto su smart card o su floppy disk mentre in seguito accederanno direttamente tramite Access Manager. Si rappresenta la necessità, all’atto della stipula della convenzione, di chiarire al professionista stipulante che il certificato digitale, che egli dichiara di possedere e che intende utilizzare per effettuare l’accesso al sistema, è l’unico che garantirà l’autenticazione per l’accesso al sistema stesso.

Chi stipula la convenzione in nome e per conto dell’Istituto deve verificare, a mezzo delle procedure messe a disposizione, la validità dei certificati. In fase di stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato "Entratel"). Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato “Entratel”, mentre gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati “Entratel”, l'aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.

La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione, una volta confermati o acquisiti e verificati i dati necessari alla stipula.

Copia della convenzione verrà consegnata al professionista firmatario, il quale dovrà essere informato che le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito internet dell’Istituto: //www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Servizi in Convenzione”, sezione “Accesso ai Servizi in Convenzione”.

La figura che segue riporta la pagina Web dell’applicazione.



Pagina Web delle convenzioni

Selezionando “Istruzioni per la configurazione del sistema”, si accede ad una pagina sulla quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per lo scarico e l’installazione dei programmi client occorrenti per la trasmissione; selezionando invece “Risoluzione problemi” si accede ad una pagina sulla quale sono riportate le risposte ad alcuni quesiti.

Si rammenta l’obbligo, a carico del professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale INPS, dell’apposizione di una marca da bollo di € 14, 62 ogni quattro facciate dell’originale della convenzione stessa, che viene custodito a cura della detta struttura.

Si invitano, infine, i Direttori a fornire, ove richiesta, una copia della presente circolare.

Il Direttore Generale

Nori