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Danni morali da mancato riconoscimento del figlio


Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata relativamente alla causa R.g. n. 176/2011, ha accolto la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da due sorelle nell’ambito di un giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità.

I giudici romani, in particolare, hanno ricordato come il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, sia risarcibile anche in assenza di un fatto-reato, o qualora non ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali; e ciò – si legge nel testo della decisione – in presenza di tre condizioni: che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

Nella specie, non poteva sicuramente dubitarsi della tutela accordata in ambito costituzionale ai figli naturali, ai quali è garantita ogni tutela giuridica e sociale in presenza della prova del pregiudizio sofferto.

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