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La formazione degli or

In discussione, nella sentenza 28 febbraio 2013 sulla causa C-1/12 della Corte di giustizia europea tra l'Otoc (l'Ordine degli esperti contabili portoghese) e l'Autorità per la concorrenza, il regolamento dell'Ordine che impone a tutti gli esperti contabili l’obbligo di conseguire una media di 35 crediti formativi annuali nel corso dei due anni precedenti nell’ambito di una formazione erogata dall’Otoc o da esso approvata, di cui 12 crediti conseguiti nell’ambito della formazione erogata in modo esclusivo dallo stesso Otoc, e, dall’altro, individua gli organismi di formazione abilitati a erogare una formazione e le attività formative che consentono di ottenere crediti formativi.

In merito, i giudici Ue hanno fissato i seguenti principi:

- gli esperti contabili portoghesi svolgono un’attività economica e, quindi, costituiscono imprese;

- il regolamento adottato dall'Ordine deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;

- non esulano dall'ambito di applicazione di tale articolo – per il quale “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune” - le norme fissate da tale Ordine, se solo ad esso imputabili, solo per il fatto che tale organismo è tenuto per legge a disciplinare un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi associati;

- proprio per il fatto che il regolamento in discorso costituisce un sistema di formazione obbligatoria per gli esperti contabili, esso dà luogo ad una restrizione della concorrenza che è vietata dall’articolo 101 TFUE, nel momento in cui elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio dell'ordine stesso, e, dall'altra impone condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale.

La sentenza afferma che sarà il giudice del rinvio a valutare la sussistenza di dette circostanze.

Per quanto riguarda l'ambito ordinistico italiano, non pare che la pronuncia possa avere rilevanza: con il Dpr 137/2012, la materia è stata riscritta istituendo un sistema in cui anche altri enti, oltre ordini e collegi, sono ammessi ad organizzare corsi di formazione se autorizzati dai consigli nazionali, ma è previsto un intervento, tramite parere, da parte del ministero vigilante.