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Modifiche normative in tema di interpello antielusivo

Il DL 185/2008 contiene, tra le altre, alcune disposizioni che incidono sulla procedura di gestione delle istanze di interpello ed, in particolare, sulle istanze di interpello c.d. antielusivo.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5 del 24 febbraio 2009 fornisce chiarimenti sulle modifiche normative introdotte dal Dl 185/2008 alla procedura dell’interpello antielusivo.

In particolare, il citato articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ha introdotto nel comma 9 dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 il seguente periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso."

Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle entrate, tramite la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, deve comunicare il proprio parere al contribuente entro centoventi giorni dalla richiesta (cioè dalla data di presentazione dell'istanza alla Direzione regionale competente), mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento; in caso di mancata risposta entro tale termine il contribuente potrà diffidare l'Agenzia ad adempiere entro i successivi sessanta giorni.

La mancata risposta da parte della Direzione Centrale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della formale diffida ad adempiere del contribuente equivale a silenzio-assenso sulla soluzione prospettata nell'istanza.

Link della circolare