Sei in: Altro

Estesa la responsabilita` del tour operator in caso di acquisto di pacchetto “tutto compreso”

Secondo quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione, n. 25396 del 3 dicembre 2009, l’organizzatore turistico e` pienamente responsabile di tutti i danni sofferti dal turista, quando questo ha acquistato un pacchetto turistico tutto compreso.
Annullando la pronuncia della Corte d’appello che aveva negato la risarcibilita` delle lesioni lamentate da una turista a causa di un morso di una scimmia tenuta dall’albergatore libera per far divertire i clienti, i giudici di legittimita` hanno ritenuto applicabile l’art. 14 del codice del consumo per il quale qualora sussista la responsabilita` del prestatore di servizi il consumatore puo` ben fare riferimento all’organizzatore del viaggio, tenuto a garantire il buon esito del viaggio. Tale tipo di responsabilita` discende dal rischio imprenditoriale che assume il tour operator anche quando si avvale di collaboratori, in questo caso l’albergatore, che offre comunque un buon servizio. L’unica esimente per il tour operator puo` essere l’accadimento per forza maggiore o caso fortuito che pero` deve sussistere anche in capo al collaboratore locale. Ma nella specie, specificano i giudici, l’albergatore che lascia girovagare libero un animale nella struttura da lui gestita e` tenuto ad assumersi la responsabilita` per i danni da questo causati; ne deriva che anche il tour operator va ritenuto responsabile.