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Vicenda “cirio bond”.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4428 depositata il 22 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’opposizione presentata da 41 esponenti aziendali della Banca San Paolo IMI avverso il provvedimento del ministero dell’Economia e Finanza di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei loro confronti ai sensi dell’articolo 192, comma 9 del Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) per violazione – in relazione alla vicenda riguardante i cosiddetti “bond Cirio” di diverse disposizioni del detto decreto e del Regolamento Consob.

La Corte di legittimità, in particolare, ha sottolineato come, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di intermediazione immobiliare, possono essere destinatari del decreto di applicazione delle sanzioni, emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta della Consob, “sia gli amministratori sia i sindaci e il direttore generale della società, che la società, solidalmente obbligata con gli autori delle violazioni”; ed infatti, rientra nella discrezionalità del ministero dell’Economia agire contro tutti i coobligati o contro l’uno o l’altro di questi.