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Lavoro accessorio nel terziario e nei settori della distribuzione e servizi

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 42/10 del 14 dicembre 2010 interviene sui settori del terziario DS in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio affermando che lo stesso non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo. Le imprese del settore terziario, della distribuzione e del commercio possono ricorrere a tale tipologia contrattuale per le attività di cui all’art. 70 comma1 con qualsiasi soggetto entro il limite di 5000 euro annui netti per anno solare e per singolo committente. Pertanto, per le attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà e di attività di lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie, si prescinde anche da un eventuale inquadramento dell’utilizzatore di lavoro accessorio. Per le altre attività non elencate nell’art.70 comma 1, invece, vanno valutate le categorie dei soggetti da occupare (giovani, pensionati, p time di altri datori, percettori misure sostegno reddito). Ricordiamo che le misure sperimentali previste per p-time e percettori di misure sostegno reddito terminano il 31.12.2010, ma il prossimo decreto “mille proroghe” prevediamo contenga un’ulteriore proroga non ancora inserita, ad esempio, nella legge di stabilità. www.studiogiammarrusti.it