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Al giudice ordinario la tutela dei pregiudizi derivanti dalla cattiva manutenzione dei beni comunali


Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 25982 del 22 dicembre 2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario relativamente ad una causa intentata da due coniugi a tutela del proprio diritto alla salute pregiudicato da alcune opere edili che erano state eseguite dall'amministrazione comunale anche su di un terreno di loro proprietà ed al fine di sostenere un'antica chiesa diroccata.

A fronte della decisione con cui il Tribunale di Biella aveva dichiarato, in materia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, i due coniugi hanno proposto ricorso dinanzi ai giudici di legittimità i quali hanno, per contro, sottolineato come “in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario”.

Ed infatti – continua la Corte - la manutenzione di detti beni pubblici “deve adeguarsi alle regole di prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere prevista dall'articolo 2043 del codice civile, in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato”.


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