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Congedo di maternità decorrente dall’uscita del bimbo dall’ospedale


Per i casi di parti prematuri, il diritto al congedo obbligatorio a decorrere dal giorno in cui il bambino viene dimesso dall'ospedale. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 116 del 7 aprile 2011. I giudici hanno dichiarato illegittimo l'articolo 16, lettera c), del dlgs n. 151 del 2001 nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella famiglia.

P revale su tutto la protezione del rapporto della mamma con il neonato e nessun altro tipo di congedo parentale, come quello per malattia del figlio, possono sostituirsi a questo. «Si tratta infatti di istituti diversi diretti a garantire una tutela ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata».




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