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Lluvione nel veneto, arrivano le istruzioni inps per i soggetti interessati

Arrivano dall'Inps le istruzioni per la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010.

Al fine di usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre una dichiarazione ai Sindaci dei propri Comuni di residenza (o sede di aziende) entro il 10 dicembre (art. 1 comma 3 decreto ministero Economia). Ai fini dell'attribuzione dei codici di autorizzazione e della verifica della sussistenza del diritto, invece, l'Inps acquisirà i dati direttamente dai Comuni interessati.

Le indicazioni sono contenute nella circolare 154, pubblicata il 3 dicembre 2010 . Per le aziende venete con dipendenti, colpite dall'alluvione di fine ottobre (individuate dal decreto del ministero dell'Economia del 1° dicembre scorso) i contributi sospesi sono quelli che riguardano i periodi di paga di ottobre e novembre 2010. Per quanto riguarda invece gli artigiani e i commercianti , vengono sospesi: il versamento della terza rata dovuta sul minimale di reddito per il 2010 (che è scaduto lo scorso 16 novembre) e il secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale, sempre con riferimento al 2010.

Infine, i
liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento alla gestione separata : sono sospesi i versamenti mensili del 16 novembre e del 16 dicembre. Le procedure da seguire sono diverse. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia Uniemens (aziende con dipendenti), ad esempio, la sospensione dei mesi di ottobre e novembre andrà contraddistinta dal codice autorizzazione «6P» e dalla nuova causale «N960» per le somme a credito. Se l'invio del flusso Uniemens di ottobre è già stato effettuato senza provvedere al pagamento dell'F24 sarà necessario predisporre il modello DM10/V passivo. Per le sospensioni che interessano gli artigiani e i commercianti, nella denuncia individuale Emens dovranno riportare il valore «14».

L'Inps precisa anche che per i collaboratori delle pubbliche amministrazioni non opera la sospensione, in quanto l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile sono limitate al settore privato.

Nell'ambito dell' agricoltura , due sono le scadenze sospese: per le aziende che hanno assunto manodopera agricola è quella del 16 dicembre, mentre per gli agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare è quella del 16 novembre. Nella circolare l'ente di previdenza fornisce infine istruzioni per il recupero dei contributi sospesi da versare entro il 22 dicembre prossimo , senza applicazione di oneri accessori.