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Tfr e fondo di garanzia

In caso di insolvenza del datore di lavoro, le somme di tfr sotto forma di contributi non dovranno essere poste a carico del Fondo di garanzia del TFR istituito dall’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in quanto la loro liquidazione è di competenza del Fondo di Tesoreria.

Con messaggio dell' 11 maggio 2009, n. 10588 l'inps stabilisce che la corretta imposizione fiscale del TFR , impone di tenere conto anche di tali importi; ed è per questa ragione che il modello TFR 3 bis (modulo SR52) ed il programma di liquidazione automatizzata verranno aggiornati per consentire di indicare, tra i dati relativi al TFR maturato dal 1.1.2001, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria.

Fino a che le modifiche diventino operative, le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR dovranno essere liquidate previa verifica, sul programma “TFR: verifiche FondInps - Fondo Tesoreria” , dell’esistenza di quote di TFR versate/dovute al fondo di Tesoreria.Si dovrà accertare che l’importo ammesso nello stato passivo a titolo di trattamento di fine rapporto non includa anche dette quote. Se nello stato passivo non vi fosse alcuna distinzione, sarà necessario esaminare la domanda di ammissione.