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Sezioni unite: proroga di diritto del pre-festivo anche per le notifiche

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 1418 del 1° febbraio 2012, hanno definitivamente sancito che, in materia di notificazione a mezzo posta di atti e comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari, qualora il dies ad quem cada di sabato, il pre-festivo deve considerarsi prorogato di diritto “al primo giorno seguente non festivo”.

In particolare, è stato precisato come il termine di dieci giorni per le notifiche di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 890/1982, deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all'articolo 155, primo comma, del Codice procedura civile, escludendo, cioè, il giorno iniziale della data di spedizione della lettera raccomandata e conteggiando quello finale; detto termine – continua la Corte - essendo stabilito nell'ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo “deve intendersi compreso fra i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza di cui all'articolo 155, quinto comma, del Codice di procedura civile”. Ne consegue che “il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo”.




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