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Difetto di rappresentanza sanabile in qualsiasi fase e grado

Ribaltata, da parte della Prima sezione civile della Cassazione – sentenza n. 20052 del 22 settembre 2010 – la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di un Comune per assenza, agli atti, della delibera che autorizzava il sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente.
L'autorita` giudiziaria di prima facie aveva ritenuto che tale vizio fosse insanabile e che, pertanto, passata in decisione la causa, non era possibile un'eventuale rimessione a ruolo della stessa.
Di diverso avviso i giudici di legittimita` i quali hanno ricordato come ai sensi delle piu` recenti interpretazioni giurisprudenziali e della nuova disciplina processuale civile, il giudice, una volta rilevato un difetto di rappresentanza assistenza o autorizzazione e` tenuto ad assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio. E cio` – conclude la Corte - “in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto giudizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia gia` provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.


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