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Apprendista confermato: cade l'obbligo di formazione

nota ispettiva n. 1727, il Ministero ribadisce che non è più vincolante la formazione per l'apprendista dopo la trasformazione anticipata del contratto.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI- Lettera circolare 06 febbraio 2009, n. 1727

Apprendistato professionalizzante - trasformazione anticipata del rapporto - obbligo formativo

Pervengono alle scrivente Direzione generale alcuni quesiti concernenti la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato antecedentemente alla scadenza prefissata nel piano formativo individuale e: in particolare, in ordine alla permanenza degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, anche ai fini del diritto alla fruizione dei benefici di cui all'art. 21, comma 6, della L. n. 56/1987.

Senza riesaminare compiutamente la problematica circa l'applicazione di tale ultima normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Si ricorda che, come già precisato con circ. n. 27/2008, ai fini della applicazione dei benefici citati si ritiene necessario che il datore di lavoro abbia svolto la formazione prevista per l'apprendista sino al momento della trasformazione del rapporto.

Ciò vuol peraltro significare che l'attività formativa è dovuta e giustificata da un sottostante rapporto di apprendistato, rispetto alla quale costituisce elemento fondante dello stesso, tant'è che rientra nella stessa causa contrattuale.

Tuttavia, una volta trasformalo il rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso il conferimento della qualifica al lavoratore, la formazione non assume più il medesimo ruolo fondante.

Pertanto, fermi restando gli adempimenti formativi in costanza del rapporto di apprendistato, successivamente alla trasformazione dello stesso l'obbligo formativo inevitabilmente non rientra più nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che la formazione intesa nel senso anzidetto non potrà più rappresentare un elemento in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro, né potrà essere più "rivendicata" dagli enti formativi cui si è rivolto il datore di lavoro fintanto che sussisteva il rapporto di apprendistato.