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Autoriparatori - veicoli fuori uso – novita` dalla legge comunitaria 2010

Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l`obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui e` previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta.
Il produttore dei componenti del veicolo dovra`, inoltre, mettere a disposizione degli impianti di trattamento , fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione , sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
E` quanto previsto all` articolo 23 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010).
Detto articolo, attraverso la modifica diretta dell`articolo 5, comma 15 e dell`art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), ha trasformato in obbligo quella che prima rappresentava una facolta` .


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