Sei in: Altro

Autovetture in uso promiscuo al dipendente e all’amministratore

L’utilizzo promiscuo dei veicoli da parte dei dipendenti, tra le varie forme messe a disposizione per l’utilizzo di questi, risulta sicuramente la fattispecie più vantaggiosa dal punto di vista fiscale.


Un’analoga situazione si può ritrovare nel caso di utilizzo promiscuo dei veicoli da parte degli amministratori, ma tale analogia si può individuare solo sotto l’aspetto fattuale e non strettamente tributario.

  • DIPENDENTI

Esaminando più da vicino la disciplina della materia, per quanto riguarda i dipendenti, la vettura può essere utilizzata sotto varie forme, e con diverso trattamento fiscale:

- Per uso esclusivamente aziendale: nel qual caso il dipendente può usufruire della vettura solo nell’ambito della sua attività lavorativa la quale sarà soggetta alle ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali, e quindi una deduzione dei costi nel limite del 40%;

- Per uso esclusivamente personale: la vettura è concessa al dipendente affinché la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia; in tali casi sorge in capo al dipendente un vero e proprio fringe benefit tassabile per il valore normale; mentre in capo all’azienda sarà deducibile, quale spesa di lavoro, un importo pari al compenso in natura che sorge in capo al lavoratore, ai sensi dell’art. 95 del T.U.I.R., ma necessariamente nel limite delle spese effettivamente sostenute dall’azienda;

- Per uso promiscuo: la vettura viene consegnata al dipendente affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia, comprovata però da idonea documentazione.

La fattispecie più diffusa è certamente l’utilizzo promiscuo del veicolo in ragione, ovviamente, ai vantaggi fiscali che ne derivano.

Sotto il profilo delle imposte dirette la disciplina fiscale è contenuta nell’art. 164, comma 1, let. b-bis), del T.U.I.R.: la disciplina attuale prevede che i costi di questi veicoli sono deducibili nel limite del 90%, da applicarsi all’intero ammontare dei costi relativi alla gestione dell’auto in questione. Tale fattispecie è resa ancor di più appetibile sotto il profilo fiscale data l’assenza di un limite superiore al valore del veicolo che ponga un tetto al calcolo della quota di ammortamento deducibile.

La concessione dell’utilizzo della vettura comporta il generare in capo al dipendente di un compenso in natura imponibile, calcolato sulla base del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km. L’azienda ha la possibilità poi di riaddebitare al dipendente una parte del costo sostenuto per l’utilizzo privato del mezzo: tale addebito va in questo modo a ridurre il reddito da lavoro dipendente. Questo aspetto ha delle ripercussioni sulla determinazione del fringe benefit dal momento che la Circolare n. 326/E del 1997 afferma che deve avvenire “ al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo di imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche ai fini personali il mezzo” . Questo può voler dire che l’addebito al dipendente potrebbe anche andare ad azzerare il benefit fiscale che si verrebbe a creare in capo a questi, purché venga creato nel corso del medesimo periodo d’imposta.

Vi sono delle particolarità poi da tenere presenti per tale fattispecie di utilizzo delle vetture:

- la destinazione ad uso promiscuo deve essere soddisfatta per la maggior parte del periodo d’imposta, il quale deve coincidere con quello del datore di lavoro: l’utilizzo del dipendente deve essere soddisfatto per la metà più uno dei giorni che formano il periodo di imposta del datore,

- nel caso in cui la vettura venga utilizzata per un periodo inferiore al periodo di imposta, per la verifica della prevalenza occorre fare riferimento al periodo durante il quale l’azienda è stata titolare del bene,

- non è necessario che l’utilizzo sia continuativo, ma è sufficiente che nel corso del periodo d’imposta la condizione richiesta sia realizzata per un numero di giorni richiesto,

- il compenso in natura derivante dall’utilizzo di tali veicoli è determinato in modo forfetario ed è stabilito su base annuale: la percorrenza di 15.000 Km deve considerarsi in riferimento all’intero esercizio e pertanto dovrà essere ragguagliata all’eventuale minor periodo durante il quale il dipendente ha la disponibilità del mezzo aziendale.

Sotto l’aspetto, invece, inerente la detrazione dell’IVA, la risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, del Dipartimento delle Politiche Fiscali ha precisato che i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti generano i seguenti riflessi sulle detrazioni dell’IVA assolta sul costo di acquisizione e di utilizzo di tale vettura:

- se la concessione è a titolo gratuito , è consentita la detrazione forfetaria al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito di IVA a fronte dell’operazione gratuita;

- se la concessione è a titolo oneroso , è consentita la detrazione integrale al 100% dell’imposta (il veicolo si considera come utilizzato a fini esclusivamente aziendali), accompagnata dall’obbligo di assolvere l’IVA su una base imponibile almeno pari a quella fissata dalle tabelle ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzionale di 4.500 Km annui (15.000 Km considerati al 30%);

Questo sta a significare quindi che se l’addebito al dipendente avviene assolvendo l’IVA in relazione all’uso privato, emettendo così fattura per tale addebito, l’azienda può beneficiare della detrazione integrale.

· AMMINISTRATORI

Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei veicoli da parte degli amministratori, si rilevano delle differenze rispetto alla fattispecie fin qui analizzata, e soprattutto riguardo all’utilizzo promiscuo del bene da individuarsi in relazione al trattamento dei costi e dell’IVA per l’azienda concedente, fermo restando invece che l’eventuale benefit è da considerarsi analogo a quello del dipendente.

In relazione alle imposte dirette si rileva innanzitutto che, nonostante l’assimilazione del reddito conseguito dagli amministratori al reddito da lavoro dipendente, a tal proposito la Circolare n. 5/ E del 2001 precisa come le disposizioni di favore previste per le auto concesse in uso al dipendente non possono essere estese alle auto utilizzate ad uso promiscuo da parte degli amministratori.

La Circolare n. 48/E del 2008 pone la disciplina della deduzione dei costi, e quindi:

- l’ammontare del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è deducibile per l’impresa fino a concorrenza delle spese sostenuta da quest’ultima, in applicazione dell’art. 95 del T.U.I.R.,

- l’eventuale eccedenza delle suddette spese rispetto al benefit è deducibile secondo le regole generali poste dall’art. 164 T.U.I.R. (40%).

Sotto l’aspetto dell’IVA, invece, le modifiche apportate dalla Finanziaria del 2008 agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 633/1972 hanno comportato una detrazione integrale dell’imposta afferente l’acquisto di veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa: ne consegue quindi che se all’amministratore viene fatto un addebito per l’utilizzo personale assolvendo l’imposta, si ottiene il diritto alla detrazione piena dell’imposta assolta in sede di acquisizione della vettura, nonché alle spese di gestione. Risulta ammessa quindi la detrazione dell’imposta pagata purché avvenga l’addebito per un importo non simbolico.

A tale proposito però sembra non trovare applicazione la disposizione di cui all’art 14 del D.P.R. 633/1972 nel punto in cui fa riferimento al valore convenzionale del benefit ex art. 51 del T.U.I.R. (30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km) per definire il valore da sottoporre ad IVA in sede di riaddebito: tale disposizione esplicitamente si riferisce solo al caso di veicoli messi a disposizione dal “ datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente”.

Il riaddebito dell’amministratore dovrebbe avvenire quindi sulla base del valore normale e non sulla base del valore convenzionale



www.studiogiammarrusti.it