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Contratti di rete: via alle richieste per le agevolazioni

Fino al 23 maggio 2012 possono essere inviati telematicamente - attraverso il software “AgevolazioneReti” sul sito delle Entrate - i modelli Rete, relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2011, messi a disposizione dalle Entrate per le imprese che hanno aderito ad un programma comune di rete asseverato dagli organismi preposti. Il budget del Governo per il bonus del 2012 è pari a 14 milioni di euro.

L’agevolazione “reti di impresa” (art. 42 comma 2-quater del dl 78/2010 che modifica l'articolo 3 del decreto legge 5/2009), per le imprese aderenti ad un contratto di rete iscritto presso il registro delle imprese, consiste in una sospensione d'imposta, ai fini Ires ed Irpef e non anche Irap, della quota (fino al milione di euro per ciascuna impresa) degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, per chi aderisce al contratto sia per originaria sottoscrizione che per adesione successiva. Ma la quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio, ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.

Il bonus è riservato esclusivamente alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono a un contratto già esistente, qualunque sia la loro veste giuridica, la dimensione aziendale, l'attività svolta e la localizzazione territoriale (sotto il profilo territoriale sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti). Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa non sono escluse dal beneficio, se sono in possesso dei requisiti richiesti.

Il modello reti contiene la comunicazione dei dati per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete d’impresa con indicazione degli utili accantonati ad apposita riserva (Quadro A, colonna 1) e il risparmio d'imposta che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell'ambito del reddito d'impresa (Quadro A, colonna 2).

Il risparmio d’imposta è fruito in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.

I soggetti Ires applicheranno l'aliquota del 27, 5% all'importo della variazione in diminuzione corrispondente alla quota di utili accantonata nell'apposita riserva. I soggetti Irpef, il calcolo è un po’ più complesso in considerazione della progressività dell'aliquota, commisurata agli scaglioni di reddito. Gli imprenditori individuali, determineranno la differenza tra l'Irpef astrattamente dovuta in riferimento al solo reddito d'impresa, al lordo della variazione in diminuzione, e l'Irpef applicabile al solo reddito d'impresa, assunto al netto della variazione in diminuzione. Le società di persone e le società di capitali trasparenti, preliminarmente determineranno, per ciascun socio, il risparmio d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione al reddito di partecipazione in dette società, con il metodo indicato per gli imprenditori individuali, e poi sommeranno gli importi per calcolare il totale del risparmio d'imposta complessivo da attribuire alla società.