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L’adeguamento non fa sconti

L’agenzia delle Entrate ha diffuso, ieri, la corposa circolare n. 29 del 18 giugno 2009 con i chiarimenti in merito a studi di settore e parametri alla luce dei correttivi congiunturali.
Anzitutto e` affermato che se influenzato dai correttivi anticrisi Gerico 2009 non puo` essere applicato per le annualita` precedenti al periodo d’imposta 2008: dunque e` irretroattivo. Resta la possibilita` di applicazione retroattiva dei soli studi ordinariamente revisionati per il 2008, dunque quelli del decreto del 23 dicembre 2008.
L’inapplicabilita` della maggiorazione del 3%, dovuta in caso di adeguamento ai risultati se la differenza tra ricavi richiesti da Gerico e i ricavi dichiarati e` superiore al 10% dei ricavi annotati, non puo` essere invocata poiche`, spiega l’Agenzia, i recenti correttivi rappresentano un’integrazione e non una revisione degli studi.
Altro chiarimento e` che la ricostruzione dei ricavi mediante parametri, per i soggetti a tale metodo accertativo, potrebbe rivelarsi meno sostenibile rispetto al passato. Pertanto, le risultanze dei parametri per il 2008 saranno utilizzate prevalentemente per la selezione dei soggetti eventualmente da controllare e non verranno usati come metodo accertativo. Gli uffici, inoltre, dovranno verificare la sussistenza anche di altri elementi a sostegno della pretesa tributaria.
In merito ai nuovi indicatori di normalita`, relativamente, pero`, alla revisione ordinaria che ha coinvolto 69 studi, vengono evidenziate due novita` rispetto al 2007 per le imprese:
- l’introduzione di un nuovo indicatore sull’incidenza del costo del venduto;
- la suddivisione in tre distinti indicatori di quello relativo all’incidenza dei costi di disponibilita` dei beni strumentali mobili, nella considerazione della diversa entita` e natura delle variabili di costo da cui possono essere costituiti.
Sempre nell’ambito degli studi revisionati si specifica che per i professionisti sono stati affinati gli indicatori che sono:
- rendimento orario;
- incidenza delle altre componenti negative sui compensi;
- incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;
- rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili.
Con il decreto del 19 maggio 2009 gli studi vengono proiettati verso il federalismo fiscale: infatti a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi saranno elaborati su base regionale o comunale.