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Gap tra finanziamenti concessi e importi fatturati indice di evasione

Da un’indagine condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una Srl che vendeva motoveicoli è emerso che molto spesso i clienti sottoscrivevano un contratto di finanziamento di acquisto di un bene in cui risultava che la somma richiesta era superiore al prezzo fatturato. Alla società era stato inoltrato un avviso di accertamento, fondato sul verbale della GdF, e contro di esso la Srl aveva mosso ricorso nei primi due gradi di giudizio.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non fondata la rettifica del Fisco ed avvalorato la tesi del contribuente, sostenendo che le presunzioni addotte dall’Ufficio per accertare la maggiore base imponibile non fossero gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d, del Dpr n. 600/1973, tanto da giustificare l’accertamento analitico induttivo mosso dal Fisco. Inoltre, era stato eccepito che non erano stati identificati i clienti nei confronti dei quali si era verificata la mancata registrazione degli acconti versati, con il risultato che la rettifica doveva essere considerata infondata e priva di riscontri.

L’agenzia delle Entrate è ricorsa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando come i giudici di merito non avessero tenuto conto del fatto che le somme fatturate ai clienti erano risultate sistematicamente inferiori ai finanziamenti ottenuti dagli stessi per l’acquisto dei veicoli.

Gli ermellini, con ordinanza n. 21455 del 17 ottobre 2011, hanno appoggiato la tesi dell’Amministrazione finanziaria, affermando che la divergenza che emerge in ordine all’importo del prezzo dei veicoli venduti dal confronto tra i contratti di finanziamento conclusi dagli acquirenti e le scritture contabili della contribuente costituisce un fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare per valutarne “la sussistenza storica e la concludenza indiziaria (anche solo eventualmente per negarle) nell'ambito del percorso argomentativo che ha condotto i giudici a ritenere che le presunzioni semplici su cui si basa l'impugnato avviso di accertamento non fossero sufficientemente gravi, precise e concordanti ai fini della prova del fatto che la società realizzasse una sistematica sottofatturazione”.

Ne deriva, che il mancato esame rende insufficiente le motivazioni della sentenza di appello, che così viene rinviata alla Ctr.


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