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Licenziamenti collettivi

In tema di licenziamenti collettivi, la lettera di avviso di cui all'art. 4 L. 223/1991 e la sua finalità portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro e ai sindacati rispetto a quella nei confronti del lavoratore, non può non essere valutato nel senso della necessaria contemporaneità, la cui mancanza vale a escludere la sanzione dell'inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare da parte del datore di lavoro.
Studio Cassone 3

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