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Il medico competente: ruolo professionale e autonomia

Il medico competente, a prescindere dalla natura del suo rapporto contrattuale di dipendenza, di convenzione o altro, può ritrovarsi a operare all'interno di organizzazioni complesse, enti pubblici o privati, in cui è tenuto a rapportarsi non solo con le principali figure della prevenzione, previste dalla nota normativa, ma talvolta anche con altri uffici o settori, con impiegati, funzionari o dirigenti che svolgono funzioni aziendali cruciali e che per tale motivi possono intrattenere, sempre da un punto di vista funzionale e non gerarchico, rapporti diretti o indiretti con lo stesso professionista. In questi contesti, focalizzare il corretto ruolo aziendale e garantire la necessaria autonomia del medico competente assume un’importanza rilevante. Tale concetto è, peraltro, ricordato e ben puntualizzato nel D.Lgs 81/2008, al comma 4 dell'art. 39 (“Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. In tale contesto viene esplicitamente evidenziato anche il requisito fondamentale della indipendenza - in particolare intellettuale - del medico competente quale garanzia della tutela del benessere psico-fisico dei lavoratori. Ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i., lo stesso datore di lavoro si configura come soggetto garante dell’autonomia del medico competente. Ribadire tale assunto appare quanto mai necessario viste le numerose problematiche riportate dai medici competenti nell’esercizio della propria attività in strutture aziendali complesse, laddove con una certa frequenza può verificarsi tra datore di lavoro e medico competente l’interposizione di soggetti aziendali di varia natura, condizione che purtroppo conduce inequivocabilmente al risultato di bloccare quei canali informativi e collaborativi diretti fra le due figure richiesti dalla normativa vigente. In tal modo si viene a determinare, nei fatti, una condizione di subordinazione – talora anche gerarchica – tra i ruoli di “medico competente”, professionista diretto consulente del datore di lavoro, e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, soggetto che collabora e risponde al datore di lavoro, utilizzato dal datore di lavoro e che dirige il servizio di prevenzione e protezione. Tale condizione è palesemente illegittima, alla luce degli obblighi specifici (penalmente sanzionati nel caso di inadempienza) attribuiti dalla legge al medico competente e, altresì, dei compiti specifici di cui invece il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è titolare. Pertanto, in termini operativi, al fine di facilitarne l’accessibilità e le attività consultive, il medico competente, soprattutto quando titolare di un rapporto di dipendenza con il datore di lavoro che lo ha nominato, deve essere inquadrato nell’ambito dell’organigramma aziendale all’interno di una struttura operativa autonoma, che può essere variamente definita come Ufficio del Medico Competente o, forse meglio, Servizio Sanitario Aziendale per renderla facilmente identificabile da parte di tutti i soggetti aziendali. La collocazione della struttura, così come più volte indicato in letteratura, deve rispecchiare, oltre all’attributo fondamentale dell’autonomia, anche il ruolo di diretto collaboratore del datore di lavoro, esplicitamente sottolineato negli articoli 2 (c. 1, lettera h: “medico competente: medico (…) che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (...)”) e art. 25 comma 1 lettera a ([Il medico competente] “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione”). www.studiogiammarrusti.it