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Contributo di solidarietà – istituiti i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/2012 ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui.

L’art. 2 del DL n. 138/2011 stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sia dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente l’importo di 300mila euro lordi annui.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute”

I codici tributo sono:

- " 1618 ", da utilizzare con il modello F24 In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”

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" 145E " da utilizzare con il modello "F24 enti pubblici".In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Agenzia delle Entrate - risoluzione N 4/E - Roma 9 gennaio 2012




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