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Danno erariale da imputare ai responsabili

Se il maggior esborso per la parcella di un libero professionista e` causato dal comportamento di sindaco e segretario comunale che hanno ritardato il pagamento del dovuto, a costoro deve imputarsi il danno erariale dell'ente locale. Mentre la condotta del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale va riconosciuta esente da responsabilita` per il ruolo marginale che ha rivestito.

Questo importante principio e` stato fissato dalla sentenza n. 268 del 2010 della Corte dei conti, seconda sezione centrale di appello in materia di responsabilita` delle condotte dei soggetti che sono tenuti a garantire il rispetto delle norme legislative. Nel caso in questione la parcella di un ingegnere non era stata immediatamente pagata perche` ritenuta di importo superiore al dovuto; il professionista aveva cosi` ottenuto il decreto legislativo con conseguente obbligo di adempimento dell'imponibile maggiorato degli oneri aggiuntivi.

Di tale maggiore costo dell'impiego del professionista sono stati dichiarati responsabili dal punto di vista amministrativo-contabile il sindaco, quale organo di vertice politico amministrativo e personalmente coinvolto nella vicenda, e il segretario comunale che non aveva dato concreta attuazione alle misure tecnico-legali atte ad evitare il danno erariale. Esente, invece, nella causa dell'evento dannoso il tecnico comunale il cui ruolo e` stato considerato insignificante.