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Il contribuente in temporanea crisi finanziaria puo` richiedere la rateizzazione delle imposte

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20778/2010 depositata il 7 ottobre, riconosce che il contribuente che “versi in temporanea condizione di obiettiva difficolta`” puo` richiedere alla societa` di riscossione la rateizzazione delle imposte dovute.
La Corte, nel risolvere una questione giurisdizionale che vedeva coinvolti il Tar e la Commissione tributaria provinciale, ha reso ufficiale un importante principio di diritto: quello della rateizzazione del debito fiscale.
Un contribuente vistosi negare il diritto alla rateizzazione e` ricorso alla Ctp di Cosenza. Equitalia, dal canto suo, ha obiettato sollevando un difetto di giurisdizione di fronte alle Sezioni unite civili della Cassazione. La Societa` di riscossione adduceva a proprio favore il fatto che la rateizzazione e` un procedimento amministrativo allo stato puro e le relative controversie vanno decise di fronte al Tar.
Anche se negli ultimi anni le competenze delle commissioni tributarie si sono molto allargate e la rateizzazione del debito fiscale ha sempre di piu` assunto la forma di un diritto del contribuente, la Corte Suprema ha sciolto ogni dubbio al riguardo, asserendo che: la rateizzazione non e` un procedimento amministrativo quanto, piuttosto, un diritto del contribuente. Quindi, non configurandosi come un puro interesse legittimo del contribuente, in caso di rifiuto, l’opposizione non va presentata davanti al Tar, bensi` va valutata dalle Commissioni provinciali e regionali.
Conclude cosi` la sentenza n. 20778 del 2010: “La causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”.

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