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Part-time: clausole libere ed eliminazione della convalida di trasformazione in dpl


Art. 22 comma 4

L. 183.2011

Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, » sono soppresse.

Le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a se stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.





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