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I dati identificativi del prodotto vanno apposti al momento del confezionamento


Secondo la Cassazione – sentenza n. 1061 depositata il 18 gennaio 2011 - “per la configurabilità del tentativo della frode in commercio, anche se il prodotto non è ancora uscito dalla sfera di disponibilità del produttore, è sufficiente che venga preparato con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o prescritte dalla legge”. Inoltre “confezionare un prodotto senza la contestuale apposizione dei dati identificativi imposti dalla legge equivale a preparare un prodotto destinato al commercio in maniera diversa da quella prescritta”.

Sulla base di tale assunto i giudici di legittimità hanno confermato, nell'ambito di un procedimento penale instaurato per frode commerciale, il provvedimento di sequestro preventivo di 3446 barattoli di pomodori risultati privi del codice identificativo del lotto di produzione e della data di produzione.

A nulla è valsa la deduzione dell'imputato secondo cui l'errore nell'etichettatura era dipeso dal mancato funzionamento della macchine aziendali per improvvise e temporanee carenze di erogazione di energia elettrica. Secondo la Cassazione, infatti, un eventuale malfunzionamento delle macchine preposte all’apposizione dei dati identificativi doveva essere immediatamente segnalato ai Servizi regionali.

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