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Cartelle di pagamento: dal “milleproroghe” un salvataggio per i contribuenti in difficolta’

L’art 2 , comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, noto come “Decreto Milleproroghe” interviene sul testo dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo: si tratta in particolare di un’ancora di salvataggio per chi beneficia di una o più dilazioni concesse fino all’entrata in vigore della citata legge, il 27 febbraio 2011. In particolare il mancato pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate, non comporta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale ma la possibilità di usufruire di un’ulteriore dilazione fino a 72 mesi, sempre che il debitore si trovi, dando dimostrazione di ciò, in situazione di difficoltà. Quindi in altre parole l’agente della riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La valutazione della situazione di disagio economico-finanziario è demandata all’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento. L’oggetto della richiesta di rateazione è rappresentato dal tributo o contributo iscritto a ruolo, dagli interessi per ritardato pagamento, dalla sanzione, dall’aggio spettante all’agente della riscossione e dalle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, eventualmente, se l’istanza è presentata dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica, gli interessi di mora e le spese per la procedura di riscossione coattiva. Sulla base poi del disposto dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 il debitore decade dal beneficio del pagamento dilazionato nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In tale circostanza, si producono i seguenti effetti: - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; - l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; - l’importo residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Il beneficio non è comunque riservato a tutti: infatti ha per oggetto soltanto le rateazioni che sono state concesse entro il 27 febbraio 2011 e solo a favore dei debitori che non abbiano pagato la prima rata oppure che, pur avendo eseguito il primo versamento, ha omesso il pagamento di due rate successive a causa di un peggioramento della situazione di difficoltà che sta alla base della concessione della dilazione, che andrà debitamente dimostrata. In tal senso sono esclusi dal beneficio: - i debitori che non hanno pagato soltanto una delle rate successive alla prima, - le dilazioni concesse dopo il 27 febbraio 2011, - le istanze di proroga presentate ma non comprovate dal temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima rateazione. L’oggetto del beneficio non consiste semplicemente in tributi erariali, e quindi IRPEF, IRES, IVA IRAP, ma anche di tributi locali, nonché contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, i premi INAIL e più in generale, tutte quelle entrate che sono gestite dall’agente della riscossione, purché oggetto di pagamento rateale. In generale il peggioramento della situazione di difficoltà economico-finanziaria, può avere ad oggetto ad esempio: - la sopravvenuta carenza di liquidità finanziaria, - l’aggravamento dello stato di crisi aziendale, - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche per sopravvenute situazioni debitorie di tributi o contributi o per esigenze familiari, - precaria situazione reddituale. Non è possibile comunque richiedere la rateazione, e quindi usufruire del beneficio della norma, per i debiti che derivano: - da disposizioni previste dall’ordinamento comunitario, - da procedure di riscossione spontanea a mezzo ruolo di cui all’art. 32, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 46/1999, su richiesta del debitore, - tributi locali inseriti nei cd. “GIA”, - ruoli rateizzati sin dall’origine.