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Aggravante del danno d

Poiché il legislatore ha posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v'è motivo, ricorrendo la stessa ragione, di differenziare la disciplina sanzionatoria. Ne consegue che anche alla condanna per bancarotta impropria possa essere applicata l'aggravante del danno di rilevante gravità.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10180 depositata il 4 marzo 2013 con riferimento ad una vicenda in cui i tre amministratori di una società erano stati accusati di bancarotta impropria aggravata in considerazione del gravissimo danno dagli stessi generato con la loro condotta e che aveva portato al dissesto finanziario della società medesima.

L’orientamento espresso dalla Quinta sezione penale è diametralmente opposto a quello sancito da altra sezione della Cassazione nel testo della decisione n. 8829 del 2009 in cui era stato affermato che, in assenza di un esplicito rinvio, da parte dell'articolo 223 della Legge fallimentare, all'articolo 219 del medesimo testo, non era possibile procedere con l'applicazione dell'aggravante di specie.