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Delibera di approvazione delle spese necessaria anche se i condomini sono due

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 5288 del 3 aprile 2012, hanno ricordato come, in materia di condominio, la disposizione dell’articolo 1136 del Codice civile sulla costituzione e validità dell’assemblea condominiale, è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti. In tale contesto, la delibera assembleare di approvazione delle spese rimane, comunque, necessaria non potendo essere sostituita dalla comunicazione di un riparto da parte del condomino maggioritario. In ogni caso, il pagamento di eventuali acconti non può costituire prova di una delibera inesistente.

Così – continua la Suprema corte - se i due condomini non raggiungono l’unanimità e non decidono sulle spese poiché la maggioranza, in concreto, non può formarsi “è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli articoli 1105 e 1139 del Codice civile”.