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Delle obbligazioni sociali anteriori alla cessione, il cedente della quota di snc risponde solo verso i creditori

La Corte di cassazione – con sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010 – ha statuito che il cedente di una quota di società in nome collettivo, qualora non abbia garantito agli acquirenti della inesistenza dei debiti sociali, risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione stessa esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti della quota. Inoltre – si legge nel testo della decisione - una volta che la società ed i cessionari della quota abbiano adempiuto tali obbligazioni gli stessi non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto dai creditori. www.studiogiammarrusti.it