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Ai prefetti la competenza ad emanare provvedimenti di cittadinanza per matrimoni

A partire dal 1° giugno 2012, sono attribuiti alla competenza del Prefetto l`accoglimento dell`istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell`art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all`estero, l`organo competente a conferire o denegare la cittadinanza sara`, invece, il capo del Dipartimento per le liberta` civili e l`immigrazione.
Resta ferma la competenza del Ministro dell`interno a denegare l`acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o ad accogliere l`istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono.
Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno con la Direttiva del ministro dell`Interno 7 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012.