Sei in: Altro

Una chance in piu' per sconfiggere gerico

UNA CHANCE IN PIU' PER SCONFIGGERE GERICO




L’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito è che gli studi di settore rappresentino un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito contro il quale è sempre ammessa la prova contraria. Gli strumenti presuntivi si applicano solo se il contribuente svolge la propria attività in condizioni normali, mentre spetta al soggetto sottoposto ad accertamento fornire la prova, anche in sede giudiziale, delle cause che hanno impedito il normale svolgimento dell’attività. Esistono, però, alcune cause che comportano l’esclusione della determinazione del reddito in base agli studi: quando si manifestano delle ridotte capacità lavorative del contribuente a causa, per esempio, di uno stato di malattia o di gravidanza. In questo caso, trattandosi di un accertamento induttivo, è il contribuente stesso che deve dimostrare l’infondatezza del maggior reddito accertato (con circostanze e fatti precisi e verificabili), sia nel contraddittorio con il Fisco sia in sededi procedimento. L’importo dei ricavi desumibili in base agli studi non sempre può consentire l’accertamento induttivo. In presenza di fattori notori, il contribuente non è tenuto a fornire una prova specifica del proprio volume d’affari né a giustificare l’inapplicabilità degli studi di settore. La fase del contraddittorio con il contribuente diventa molto importante per il Fisco, che deve venire a conoscenza delle specifiche caratteristiche dell’attività esercitata così da dedurne una contrazione del volume d’affari del contribuente. Questo principio è affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 440 del 18 dicembre 2008. Ogniqualvolta lo scostamento rispetto ai valori dello studio di settore trova giustificazione nel più ridotto volume dei ricavi subìto dal ricorrente, per i giudici romani è sufficiente far riferimento al fatto notorio che ha provocato il calo del ricavi, senza imporre al contribuente l’onere di dover fornire alcuna altra prova.