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Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”

L'INPS, con circolare n. 59 del 28 marzo 2011, illustra le novità del servizio “sportellounicoprevidenziale.it” a seguito dell'emanazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Allegati n.5

OGGETTO:

DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.



SOMMARIO:

PREMESSA
1. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
1.1 DEFINIZIONE DI DURC
1.2 AMBITO APPLICATIVO DEL DURC NEI CONTRATTI PUBBLICI
1.3 FASI DEL CONTRATTO PER LE QUALI VI È OBBLIGO DEL DURC
1.4 ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC
1.5 SOGGETTI TENUTI A RICHIEDERE IL DURC
2. VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC
3. AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO ON LINE
3.1 VERIFICA UTENZE STAZIONI APPALTANTI, SOA E “ALTRE PA”
3.2 NUOVO SISTEMA DI RILASCIO DELLE UTENZE A STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE, SOA E “ALTRE PA”
3.3 ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DI AZIENDE E LORO INTERMEDIARI
3.4 CONSULTAZIONE DELLE RICHIESTE EFFETTUATE CON LA VERSIONE 3.5
3.5 PRATICHE INCOMPLETE
3.6 NUOVE TIPOLOGIE DI RICHIESTA
3.7 MODIFICHE RIGUARDANTI LE ATTUALI TIPOLOGIE DI RICHIESTA
3.8 MODIFICHE RIGUARDANTI IL CERTIFICATO
3.9 RILASCIO DEL CERTIFICATO
3.10 DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO ALL’INAIL
4. ISTRUZIONI PER IL PERSONALE INAIL, INPS E CASSE EDILI
4.1 PERIODO TRANSITORIO
4.2 CODICI UTENTE
4.3 NUOVE FUNZIONALITÀ
5. ASSISTENZA TECNICA ALL’UTILIZZO DELLA PROCEDURA




Quadro Normativo

  • Legge 22 novembre 2002, n. 266, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002), articolo 2

  • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296 , avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), articolo 1, commi 1175 e 1176

  • Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 , avente ad oggetto “Documento unico di regolarità contributiva” (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)

  • Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G. U. n. 101 del 30 aprile 2008), articolo 90, comma 9

  • Legge 28 gennaio 2009, n. 2 , avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), articolo 16-bis, comma 10

  • Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/GE” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), articoli 3 e 6

  • Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 12 gennaio 2010, n. 1 , avente ad oggetto “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi” ( G.U. n. 66 del 20 marzo 2010)

  • Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 20 ottobre 2010, n. 7, avente ad oggetto “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici”(G.U. n. 255 del 30 ottobre 2010)

  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva del 30 gennaio 2008, n. 5 , avente ad oggetto “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1 comma 1176 della L. n. 296/2006”

  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, del 15 dicembre 2008, n. 34 , avente ad oggetto “Procedura DURC – Chiarimenti”

  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, dell’ 8 ottobre 2010, n. 35 , avente ad oggetto “DURC – Determinazione AVCP n. 1/2010”

  • Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Circolare INPS del 26 Luglio 2005, n.92

  • Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL. Circolare INPS del 30 dicembre 2005, n.122

Premessa

In una logica finalizzata al miglioramento dei servizi telematici l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (1) è stato oggetto di un intervento di reingegnerizzazione che si sintetizza nelle implementazioni di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.

Con l’occasione, si è provveduto anche ad aggiornare i dati anagrafici delle stazioni appaltanti e delle SOA e a sostituire, per queste categorie di utenti, gli attuali codici di identificazione con il codice fiscale del soggetto interessato (2).

Tenuto conto che con il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è stato emanato il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, (3) con la presente Circolare si provvede ad illustrare alcune delle disposizioni in esso contenute (4) riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva.

1. Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici

Preliminarmente occorre ricordare che il Regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2011 (5). Nell’ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - il legislatore ha riservato alla materia del DURC una specifica trattazione contenuta nell’articolo 6.

1. 1 Definizione di durc

L’articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende “ il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun “operatore economico”.

Al riguardo, si rinvia all’articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine “operatore economico” si intende fare riferimento “ all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi.” (6)

Tale espressione è riferita a qualsivoglia soggetto (7), sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili (8).

In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso (9).

Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. (10)

In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (11), ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione (12).

1.2 Ambito applicativo del durc nei contratti pubblici

L’articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell’ambito dell’applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture (13).

Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC (14).

1.3 Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del durc

L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”

b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”

c) per la stipula del contratto

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.

Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributivadeve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.

Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello “scostamento non grave” (15) che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri. (16)

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”.

La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso (17) ha cessato il suo periodo di validità.

Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta.

Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva (18) qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per “lievi” irregolarità.

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve altresì essere utilizzata dall’operatore economico, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell’offerta debba essere prodotto il DURC (19).

Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l’applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione del certificato (20).

Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva (21).

Per quanto riguarda l’INAIL, si precisa che il controllo circa la corrispondenza tra i rischi assicurati e l’attività oggetto dell’appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il contratto sia in fase di esecuzione. Di conseguenza, tale verifica va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi. (22)

Per tutte le altre fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di DURC si rinvia alla normativa di riferimento di cui al Regolamento in esame ed al Codice dei contratti pubblici.

1.4 Altri casi in cui vi è obbligo del durc

Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate al paragrafo 1.3 vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori (23) e a tutte le imprese esecutrici (24), l’articolo 6, comma 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere richiesto:

1) per la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento (25);

2) per il rilascio dell’attestazione SOA (26);

3) per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (27).

Nei suddetti casi, la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia corrispondente (28).

1.5 Soggetti tenuti a richiedere il durc

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

L’articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio (29) dalle “amministrazioni aggiudicatrici”. (30)

Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici. (31)

Pertanto, le imprese pubbliche (32), che non sono amministrazioni aggiudicatrici (33), non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 28, del Codice.

Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione.

Anche in tali casi, si ritiene chela SOAo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti (34).

2. Validità temporale del durc

In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.

Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP) (35), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.

Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori.

Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:

  • della verifica della dichiarazione sostitutiva

  • dell’aggiudicazione

  • della stipula del contratto

  • dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)

  • dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto (36)

  • dell’attestazione SOA

  • dell’iscrizione all’albo fornitori.

  • Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato (37).

    Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.

    Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

    Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto” . In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti (38). La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.

    Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

    Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni). (39)

    Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.

    Tale verifica viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico. (40)

    Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato) (41).

    3. Aggiornamento del servizio on-line

    È stata completamente modificata l’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it , dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica.

    La nuova versione 4.0, che sostituisce l’attuale applicativo 3.5, è disponibile dal 28 marzo 2011 .

    Per i necessari aggiornamenti e per il controllo dell’archivio dei soggetti registrati è stata quindi prevista la chiusura del sistema, sia per gli utenti esterni che per il personale di INAIL, INPS e Casse edili, dalle ore 23, 00 del 24 marzo alle ore 9, 00 del 28 marzo 2011.

    Durante il periodo di chiusura del sistema non è stato possibile inoltrare nuove richieste, consultare lo stato della pratica e, per gli Enti lavorare le pratiche.

    Alla riapertura, gli utenti collegandosi all’indirizzo // www.sportellounicoprevidenziale.it potranno visualizzare la nuova versione del servizio.

    Al primo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema (allegato 2).

    Con lo stesso messaggio si fornisce anche l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

    Al fine di agevolare gli utenti, sul sito sono disponibili (percorso: “Info” – “Informazioni sulla procedura”) i nuovi modelli che indicano i dati necessari per effettuare la richiesta telematica (allegato 3, modello quadri A, B e C e relative “istruzioni”).

    3.1 Verifica utenze stazioni appaltanti, soa e “altre p.a.”

    Con la nuova versione 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e SOA accedono al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica) e non più con gli attuali “codici utente” che iniziano, rispettivamente, con “SA” e “SOA”.

    Pertanto, al primo accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche e le SOA, già registrate sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema (cd. “riautenticazione”).

    Per le SOA, è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate al fine di verificare l’attualità dei dati.La “riautenticazione”, pertanto, sarà possibile per le sole SOA che risultino autorizzate dall’AVCP alla data del 24 marzo 2011.

    Per le sole stazioni appaltanti pubbliche, la procedura propone la compilazione obbligatoria di alcuni campi necessari all’esatta individuazione dell’utente (Settore/Ufficio/Sede, Tipologia della Stazione Appaltante Pubblica, telefono/fax/e-mail, recapito corrispondenza). La procedura indica i dati a compilazione obbligatoria.

    Anche gli utenti registrati come “Altre P.A.” accedono al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica). Pertanto, al primo accesso al sito, gli utenti, già registrati sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema.

    Si precisa che anche per le “Altre P.A.” è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate e che, pertanto, la “riautenticazione” sarà possibile per le sole utenze (avente sigla “P.A.” nella versione 3.5) che risultano effettivamente autorizzate ad accedere con detto profilo.

    Si ricorda che le utenze “Altre P.A.” consentono, a determinate condizioni (42), la sola consultazione della banca dati DURC.

    3.2 Nuovo sistema di rilascio delle utenze a stazioni appaltanti pubbliche, soa e “altre p.a.”

    Con la versione 4.0 è stato modificato il sistema per il rilascio delle utenze alle stazioni appaltanti pubbliche, alle SOA ed alle altre pubbliche amministrazioni, al fine di adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza previsti dal codice dell’amministrazione Digitale (43) e consentire l’identificazione informatica del soggetto titolare della “utenza” (44).

    In particolare, le stazioni appaltanti pubbliche, se non sono già registrate o hanno bisogno di nuove/ulteriori utenze, devono chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi Sede di INAIL, INPS e Casse edili, utilizzando l’apposito modulo di richiesta (allegato 4), pubblicato sul sito e raggiungibile seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”.

    Il modulo di richiesta per il rilascio dell’utenza stazione appaltante pubblica può essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni che agiscono come amministrazioni procedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000 (45), in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

    Il nuovo sistema prevede che l’utenza stazione appaltante pubblica può essere rilasciata esclusivamente al Dirigente/Responsabile della Struttura che opera come stazione appaltante pubblica o pubblica amministrazione procedente.

    Al momento del rilascio dell’utenza, il sistema produce una ricevuta contenente, oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico) ed alla password provvisoria (da aggiornare al primo accesso), le istruzioni per completare l’accreditamento e quelle per la creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della struttura.

    La nuova utenza stazione appaltante, infatti, consente al titolare (dirigente/responsabile) di rilasciare “utenze delegate” al personale, incardinato presso la struttura di cui è responsabile, che avrà il compito di effettuare le richieste di DURC in nome e per conto della struttura stessa.

    Il dirigente/responsabile della stazione appaltante rilascia le “utenze delegate” sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità e deve provvedere all’aggiornamento dei dati dei propri “delegati” ed alla eventuale revoca dell’utenza rilasciata a questi ultimi.

    Con riferimento, invece, alle utenze “SOA” e “Altre P.A.” richieste con la versione 4.0, si precisa che queste saranno rilasciate rispettivamente al direttore/responsabile della SOA o della struttura della pubblica amministrazione solo dall’amministratore centrale del sistema presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’INAIL ed esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Centrale Rischi dell’INAIL in accordo con il Comitato Tecnico (46).

    Ai fini della predetta autorizzazione, verrà verificata la documentazione allegata ai moduli di richiesta (allegato 5) comprensiva, per le “SOA”, dell’autorizzazione rilasciata dall’AVCP, e, per le “Altre P.A.”, dell’indicazione della specifica convenzione/accordo per lo scambio dei dati contenuti negli archivi informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003) (47).

    Con il nuovo sistema di accesso, anche queste utenze consentono al Dirigente/Direttore responsabile di rilasciare “utenze delegate” al proprio personale, con i limiti e le modalità sopra indicati.

    In tutti i casi in cui vengono “generate” utenze “delegate”, si richiama l’attenzione dei Dirigenti/Responsabili di struttura - titolari di utenze stazioni appaltanti, SOA, altre PA - sulle particolari responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni connesse a tali utenze, come illustrate nei provvedimenti emessi dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. (48)

    3.3 Accesso al servizio da parte di aziende e loro intermediari

    Nulla è cambiato per l’accesso al sito da parte delle aziende e degli intermediari che devono continuare ad utilizzare le utenze già in uso per i servizi on-line di INAIL e INPS. Le relative informazioni sono pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”.

    3.4 Consultazione delle richieste effettuate con la versione 3.5

    Tutte le richieste inoltrate dall’1.1.2006 (data di attivazione del servizio) al 24.3.2011 sono presenti nella nuova versione 4.0 e possono essere quindi consultate dagli utenti con le consuete modalità.

    3.5 Pratiche incomplete

    Tutte le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite nell’applicativo 3.5, ma non sono state inoltrate (pratiche cd. “incomplete”), verranno cancellate dal sistema.

    3.6 Nuove tipologie di richiesta

    Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:

    A) “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto” : i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.

    B) “Altri usi consentiti dalla legge” : è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati (49), ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge (50); pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione /aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.