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Il condono fiscale non esclude la confisca in presenza di un'imputazione per riciclaggio


Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 36913 del 13 ottobre 2011 – il reato di riciclaggio ”è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, le quali integrano il momento consumativo del reato, dimodoché l'azione possa scomporsi in una pluralità di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione, solo a condizione che si perfezioni il ciclo composto dalle fasi della ricezione-sostituzione-restituzione”.

La condanna per l'imputato, in tale contesto, non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e può scattare anche qualora la condotta criminale sia iniziata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 328/93.

Ed infatti, qualora, in tema di riciclaggio, l'oggetto di imputazione sia costituito da una condotta continuata consumatasi a cavallo dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1993, n. 328, “non rileva se parte dell'oggetto materiale dell'attività di sostituzione sia pervenuto nella disponibilità del reo anteriormente alla novella legislativa e provenisse da reati diversi da quelli all'epoca espressamente previsti in via esclusiva”.

Per individuare la norma da applicare – continua la Suprema corte – si deve fare riferimento “al momento perfezionativo della fattispecie, che si ha non già nella fase "ricettiva" della condotta, ma al momento in cui i beni vengono effettivamente sostituiti”.

Con la decisione di specie i giudici di Cassazione hanno anche precisato come, in presenza di un'imputazione per riciclaggio, il sequestro finalizzato alla confisca sia da considerare legittimo anche nel caso in cui l'imputato abbia aderito a precedenti condoni fiscali. Difatti, l'eventuale adesione al condono fiscale non esclude, di per sé, la provenienza illecita del patrimonio, né elide ex post l'originaria illiceità.

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