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Sfruttamento economico del diritto d'immagine

Con la risoluzione n. 94/2010, l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'aliquota Iva da applicare, nell'ambito di una compravendita, ad un secondo garage di pertinenza di una casa con requisiti di prima abitazione

L'Agenzia afferma nella risoluzione che alla seconda pertinenza:

- non è possibile applicare l'aliquota del 4%, riservata ad una sola pertinenza della prima casa per ciascuna categoria;

- non è applicabile la ordinaria del 20%, a cui sono sottoposti gli immobili strumentali per natura non pertinenziali ad un'abitazione principale.

Pertanto, dovendo essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, ma pur sempre di pertinenza di un'abitazione, alla cessione deve essere applicata l'aliquota agevolata del 10%, riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori.

Testo della risoluzione