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Differimento al 20 ago

Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi

L’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
(INPS – Messaggio del 18 luglio 2012, n. 12052)