Sei in: Altro

Congedo per cure a inv

08/3/2013 - n. 10/2013
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia .

L’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili (art. 7 D.Lgs. n. 119/11) deve essere posta a carico del datore di lavoro o dell’INPS?

I lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.

Il Decreto ha stabilito che durante la fruizione del congedo “ il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ”.

Il Ministero ritiene che il recepimento normativo dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale.