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Pienamente operativi gli strumenti di sostegno per i precari della scuola

A seguito della Convenzione tra Miur, Inps e Ministero del lavoro e del Decreto Legge n. 134 del 2009, l’Istituto ha emanato la circolare che definisce gli aspetti operativi che consentono di erogare i benefici a favore degli insegnanti e del personale precario della scuola. I soggetti interessati sono docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni scolastiche, già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009, che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010.

La novità più importante consiste nel pagamento agli interessati dell’indennità di disoccupazione ordinaria anziché di quella con i requisiti ridotti. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta nelle seguenti percentuali:


• per i primi 6 mesi, il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.


Per beneficiare della prestazione, il lavoratore della scuola deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (D.I.D.), utilizzando l’apposito campo del modello di domanda (modello DS21, scaricabile dal sito internet dell’Inps nella sezione dedicata alla modulistica).
Tutte le modalità operative che coinvolgono direttamente anche le singole Istituzioni scolastiche sono contenute nella circolare n. 125 del 16 dicembre 2009 .


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