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Agevolazioni intere pe

08/3/2013 - n. 9/2013
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: benefici contributivi e assunzione ex dipendente .

Se il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/90 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non cumulando i periodi agevolati precedenti.

In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni della legge 407/90 nel caso in cui assuma nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime:

  • per fattispecie realizzatesi anteriormente al 18 luglio 2012 ilbeneficio deve essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo difruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione;

  • post18 luglio 2012, non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 181/00 nella parte in cui prevedeva la “ conservazione dello stato di disoccupazionea seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ”.