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Ipoteca. trascorso un anno e` necessaria una nuova intimazione ad adempiere

Con la sentenza n. 7/9/12, la Ctr Puglia esamina il ricorso di Equitalia contro la decisione di primo grado a favore di un contribuente che aveva contestato l’omessa notificazione della cartella di pagamento prima dell’iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà, con conseguente violazione dell’articolo 50, comma 2 del Dpr n. 602/73.

Proprio facendo appello a tale disposto normativo, che prevede esplicitamente che nei casi in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, il contribuente aveva lamentato come l’iscrizione ipotecaria che lo riguardava non fosse stata preceduta da alcuna notifica di intimazione a pagare.

La Commissione regionale della Puglia, rigettando il ricorso, ha concordato con il contrbuente ritenendo l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente di riscossione sia da considerarsi illegittima. Proprio il citato articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73 impone, infatti, la necessità di una nuova notifica di intimazione di pagamento, dal momento che se dopo un anno l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento perde efficacia ai fini dell'espropriazione forzata lo stesso effetto si produce ai fini dell'iscrizione ipotecaria.