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Prescrizione dell'organo di vigilanza

La Corte di Cassazione con Sentenza n.12483 del 20 marzo 2009 ha affermato che in presenza di una prescrizione, l'organo di viglanza è tenuto a verificare, entro e non oltre 60

giorni dalla scadenza, se la violazione sia stata elimnata, in quanto non spetta al contravventore comunicare l'avvenuto adempimento della prescrizione.

Di conseguenza, in mancanza di tale comunicazione rimane comunque salvo il diritto di ottenere l'estinzione del reato in via amministrativa, e tale onere di comunicazione non può costitutire l'oggetto di una delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può impartire.