Sei in: Altro

Concessioni: procedure comparative sempre

Il Consiglio di stato, con sentenza n. 5765 del 25 settembre 2009, ha respinto il ricorso presentato da una societa` cooperativa avverso la decisione con cui il Tar della Campania aveva le confermato il diniego di rilascio di concessione marittima su alcuni spazi demaniali per i quali la ricorrente era stata, sino ad allora, concessionaria. Cio` che la cooperativa contestava era un'errata interpretazione, da parte del giudice amministrativo, dell'articolo 37 del Codice della navigazione sul diritto di insistenza.

Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato come, anche alla luce delle disposizioni comunitarie, risulti ormai primaria la necessita` “che le amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative a evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico”. Tale necessita` – continuano i giudici - non riguarda il solo settore degli appalti pubblici, ma e` elevata “a criterio inderogabile funzionale ad assicurare una sana competizione tra imprese e a scongiurare il rischio della compartimentazione dei mercati nazionali di riferimento”: Conseguentemente, e` da ritenere che l'obbligo di gara sussista anche qualora la disciplina di settore preveda il diritto di proroga della concessione in scadenza; e questo in quanto rimane sempre fermo l'obbligo, per l'amministrazione concedente, di assoggettare a procedura comparativa l'offerta del precedente concessionario.