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No all'arresto dell'immigrato irregolare che non fornisce i documenti


Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 16453 del 27 aprile 2011, hanno rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero nei confronti della decisione con cui il Gup del Tribunale di Pordenone aveva dichiarato il non luogo a procedere “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” nei confronti di un immigrato irregolare imputato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Decreto legislativo 286/1998 per non aver esibito al personale della locale Questura, senza giustificato motivo, alcun documento di identificazione.

Confermando la statuizione del giudice di merito, la Cassazione ha, in particolare, sottolineato come sia intervenuta una modificazione legislativa (articolo 1, comma 22, lettera h, Legge n. 94/2009) con la quale è stata esclusa dall'ambito della fattispecie incriminatrice la condotta dello straniero irregolare, “con conseguente abolitio criminis per gli stranieri in posizione irregolare”.

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